Annullato il licenziamento disciplinare inflitto al lavoratore, che pure comunica l’assenza per malattia soltanto a un collega su WhatsApp, mentre il certificato medico arriva in ritardo all’azienda.
Secondo la Cassazione la sanzione espulsiva risulta sproporzionata perché il medico curante conferma i disservizi nel collegamento informatico con l’Inps per l’invio del certificato all’azienda.
E il giudice del merito può sempre valutare l’adeguatezza del provvedimento disciplinare adottato dal datore, anche se in astratto l’infrazione contestata corrisponde alla fattispecie tipizzata come grave dal contratto collettivo nazionale applicabile.
Illegittimo. È annullato il licenziamento disciplinare inflitto al lavoratore, che pure comunica l’assenza per malattia soltanto a un collega su WhatsApp, mentre il certificato medico arriva in ritardo all’azienda.
Scatta la mera tutela indennitaria per il dipendente: la sanzione espulsiva risulta sproporzionata perché il medico curante conferma i disservizi nel collegamento informatico con l’Inps per l’invio del certificato all’azienda.
E il giudice del merito può sempre valutare l’adeguatezza del provvedimento disciplinare adottato dal datore, anche se in astratto l’infrazione contestata corrisponde alla fattispecie tipizzata come grave dal contratto collettivo nazionale applicabile.
È quanto emerge dall’ordinanza 25286/22, pubblicata il 24 agosto dalla sezione lavoro della Cassazione, che si pronuncia su di una vicenda già finita all’attenzione della Suprema corte.
Testimonianza decisiva
Diventa definitiva la decisione assunta dalla Corte d’appello in sede di rinvio, che condanna l’azienda a pagare al lavoratore un’indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Superficiale la condotta del dipendente che manda un messaggino al collega avvisandolo dell’assenza per malattia, in modo che avverta la direzione dell’azienda, senza sincerarsi che la comunicazione sia andata a buon fine; non deve invece essere affissa in ufficio la norma disciplinare del Ccnl che equipara all’assenza ingiustificata la mancata tempestiva comunicazione.
In favore dell’incolpato, però, pesa la testimonianza del sanitario: il professionista ammette di essere stato costretto a mandare il certificato medico in forma cartacea a causa dei problemi nel collegamento telematico con l’Inps; il che spiega il ritardo con cui sono state giustificate le assenze successive ai primi due giorni (queste ultime coperte da un altro certificato inviato per mail). Insomma: risulta fuor d’opera il licenziamento irrogato, previsto dal Ccnl per assenze ingiustificate di tre giorni.
Motivazione adeguata
Non giova al datore dedurre che la disciplina collettiva punta a evitare che impedimenti della prestazione lavorativa possano danneggiare l’azienda.
Né che il comportamento addebitato al lavoratore sia «esistente» e connotato da particolare gravità e che non sarebbe «suscettibile di attenuazione in base al principio di proporzionalità ex articolo 2106 Cc.
La società invoca una serie di norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Spetta al giudice del merito, tuttavia, valutare la congruità della sanzione espulsiva, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda.
E ciò anche quando la condotta “incriminata” risulta contemplata a titolo esemplificativo da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa.
La decisione assunta dal giudice del merito non è censurabile in sede di legittimità quando risulta sorretta da una motivazione adeguata e logica.