Il DL Agosto ha stabilito che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza, come pure quelle in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, per un totale di quattro mensilità.
L’INPS con circolare numero 111 del 29 settembre 2020 ha precisato che:
– il pagamento dei due mesi aggiuntivi di NASpI e DIS-COLL viene erogato ai beneficiari senza necessità di presentare una specifica domanda,
– l’importo sarà pari all’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria,
– sarà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
– sono esclusi dalla proroga coloro che hanno richiesto l’anticipo NASpI, anche se il periodo teorico di spettanza è terminato tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.
– i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo e la documentazione attestante l’adesione alla proposta di risoluzione.