Possibilità per i genitori di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in caso di quarantena scolastica dei figli

A seguito di contagio del figlio, verificatosi all’interno del plesso scolastico, il genitore può far ricorso allo Smart Working, e dunque svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per tutta la durata della quarantena, o per parte della stessa.

E’ quanto stabilito dal DL 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

E’ bene specificare che deve trattarsi di figlio con esso convivente e di età inferiore ad anni 14, mentre per quanto concerne la quarantena deve essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, in seguito a contatto avvenuto  esclusivamente  in ambiente scolastico.

Qualora non vi sia possibilità di far ricorso al lavoro agile, il Legislatore ha previsto la possibilità, per uno solo dei genitori, di fruire del c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

Per i periodi di congedo fruiti e’ riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I  suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore svolge, anche ad altro titolo, l’attivita’ di lavoro in modalita’ agile o comunque non svolge alcuna attivita’ lavorativa, l’altro genitore non puo’ chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Infine, va precisato che la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile è riconosciuta, ( per il momento), soltanto per  periodi compresi  entro il 31 dicembre 2020, e fino al raggiungimento del limite di spesa di 50 milioni di euro (per l’anno 2020), superato il quale l’INPS non prenderà più in considerazione ulteriori domande.

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