Parchi agrisolari, in GU il bando Pnrr da 1500 milioni a fondo perduto

Parchi agrisolari, in GU il bando Pnrr da 1500 milioni a fondo perduto. E’ arrivata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mipaaf del 25 marzo 2022 inerente i parchi agrisolari su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Un intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, componente 1, investimento 2.2.

Parchi agrisolari, i progetti che verranno finanziati

L’investimento sui parchi agrisolari mira a creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura.  Compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Unitamente a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria)

Parchi agrisolari, le risorse del Pnrr

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del Pnrr. Il 40% delle risorse è destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Complessivamente le risorse saranno così suddivise:

  • 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi, descritti nell’allegato A, tabella 1A, del decreto;
  • 300 milioni di euro, per la realizzazione di interventi, descritti all’allegato A, tabelle 2A e 3A, del decreto.

I soggetti beneficiari

  • Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati in un avviso di prossima pubblicazione;
  • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

Interventi e spese ammissibili

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale, con una percentuale di aiuto che varia in base alla spesa. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, nel limite massimo di 1 milione di euro per beneficiario.

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Inoltre unitamente a questa attività possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture. Come ad esempio:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Le spese considerate ammissibili

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici

  • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
  • sistemi di accumulo;
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  • costi di connessione alla rete;
  • fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere i 50mila euro. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’avviso di cui all’art. 13.
  • per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.

Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Spese non ammissibili

  • Servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
  • pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione. Il contributo va richiesto esclusivamente in via telematica tramite l’apposita piattaforma. I termini per l’invio delle domande saranno fissati con successivi provvedimenti. Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 18 mesi dall’erogazione delle risorse, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

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La rappresentanza sindacale dei lavoratori costituisce un elemento fondamentale del tessuto democratico del nostro paese: attraverso di essa milioni di lavoratori danno voce nelle aziende in cui lavorano ai loro diritti ed attraverso la contrattazione cercano, invece,  di realizzare un equilibrio tra le esigenze delle aziende e quelle delle persone che vi lavorano. Il riferimento legislativo principale per la regolazione della rappresentanza sindacale in azienda si trova nella legge 300 del 20/5/1970 detta Statuto dei Lavoratori, che affida poi alla contrattazione la realizzazione dei principi in essa stabiliti.

 

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