Decontribuzione Sud: a chi spetta, come funziona, novità

I datori di lavoro che operano nel Mezzogiorno e in regioni svantaggiate possono beneficiare della cosiddetta ‘decontribuzione Sud’ fino al 31 dicembre 2022.

Si tratta di uno sgravio contributivo per le aziende del Sud Italia finalizzato a sostenere l’occupazione. L’agevolazione è gestita dall’Inps, che ha fornito tutte le istruzioni e i chiarimenti sulla misura.

In questa utile guida vi spieghiamo nel dettaglio in cosa consiste la decontribuzione Sud, a chi spetta e come funziona.

DECONTRIBUZIONE SUD: CHE COS’È

Decontribuzione Sud è un’agevolazione finalizzata a salvaguardare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese. Consiste in uno sconto sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti. La misura è stata introdotta dal Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) con uno sgravio del 30% fino al 2020. Obiettivo della misura decontribuzione Sud 30% è tutelare i livelli occupazionali, riducendo gli effetti negativi determinati dall’epidemia Covid19 sul lavoro dipendente, soprattutto in aree già caratterizzate da situazioni di disagio socio-economico.

La Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha esteso l’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2029, modificando la normativa e rimodulando le percentuali in misura pari al:

  • 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% per gli anni 2028 e 2029.

Tale prolungamento dell’incentivo era soggetto all’approvazione della Commissione Europea che in un primo momento aveva sbloccato i fondi per finanziare l’agevolazione solo fino al 30 giugno 2022, con successiva estensione al 31 dicembre 2022 per contenere gli effetti negativi dovuti alla guerra in Ucraina. Con la Circolare n° 90 del 27-07-2022 l’INPS fornisce le istruzioni operative per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022. Vediamo in dettaglio quali sono i beneficiari, l’importo e le caratteristiche dell’agevolazione.

A CHI SPETTA

La riduzione dal versamento contributivo previsto dalla decontribuzione fiscale Sud ha come destinatari i datori di lavoro del settore privato anche non imprenditori. Tali imprese devono avere sede legale e/o unità operativa/e situata in aree svantaggiate del Centro – Sud Italia, ossia nelle seguenti Regioni:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia.

Per le imprese che non hanno sede legale in una di queste Regioni, ma hanno una o più unità operative ubicate in tale territorio, è possibile presentare comunque istanza. Però, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”. Tale codice, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

CHI SONO GLI ESCLUSI

Non possono beneficiare della misura i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che stipulano contratti di lavoro domestico. Inoltre, sono esclusi:

  • gli enti pubblici economici e gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • tutti gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • tutte le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica e i consorzi industriali;
  • gli enti morali e gli enti ecclesiastici.

Infine, tenuto conto che la misura in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura anche le imprese:

  • operanti nel settore finanziario;
  • soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni. Inoltre, escluse anche le imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE o imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni.

IMPORTO

Il beneficio corrisponde ad una riduzione dal 30% al 10%, a seconda del periodo di applicazione, sul totale dei contributi previdenziali che l’azienda deve versare. Lo sconto fiscale non è invece applicabile a premi e contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INAIL.

Nello specifico, l’esonero è pari al:

  • 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino al 31 dicembre 2025;

  • 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027;

  • 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029.

Vista l’entità della misura di sgravio, l’Inps conferma nella Circolare n° 90 del 27-07-2022 che risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ciò sempre nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto dall’altra disposizione.

A CHI SI APPLICA L’ESONERO

La misura Decontribuzione Sud spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro. Per ricevere lo sgravio, i datori di lavoro devono però dimostrare:

  • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

DURATA DELLA DECONTRIBUZIONE SUD

Per quanto concerne la durata della decontribuzione, la Legge di Bilancio stabilisce che questa è concessa fino al 31 dicembre 2029. L’aiuto contributivo per il Sud Italia è subordinato ad autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid 19. Dunque, questa agevolazione sarebbe scaduta insieme al Temporary framework per gli aiuti di Stato il 30 giugno 2022, cosa che invece non avverrà grazie alla proroga della Commissione Europea che ha garantito quindi la prosecuzione dell’esonero fino al 31 dicembre 2022, come comunicato nella nota del Ministero per il Sud.

CASI PARTICOLARI

La Circolare n° 90 del 27-07-2022 specifica anche le istruzioni operative per alcuni casi particolari di lavoratori, ovvero quelli somministrati e quelli marittimi. Vediamoli nel dettaglio.

1) DECONTRIBUZIONE SUD PER LAVORATORI SOMMINISTRATI

Cosa succede nel caso di rapporti di somministrazione di lavoro? L’Inps ha precisato che ai fini della decontribuzione conta la sede effettiva di svolgimento della prestazione di lavoro dunque, in sostanza, quella dell’utilizzatore.

Quindi se, ad esempio, il lavoratore in somministrazione svolge la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, il beneficio può essere riconosciuto anche se l’Agenzia di somministrazione ha sede in un altro territorio non ammesso. Viceversa lo sgravio contributivo non è concesso se il lavoratore dipendente di un’Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa nel Mezzogiorno svolge la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti.

Si tratta di una parziale rettifica – confermata anche dalla Circolare n° 90 del 27-07-2022 – delle precedenti indicazioni fornite dall’Istituto, secondo le quali l’Agenzia di somministrazione avere sede in uno dei territori ammessi, basata su nuove indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro. L’Inps ha specificato, inoltre, che dato che il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice, lo stesso avviene per i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione. Questo significa che le Agenzie di somministrazione non beneficiano direttamente della misura di decontribuzione, in quanto sono tenute per legge a trasferire il beneficio alle aziende utilizzatrici.

2) DECONTRIBUZIONE SUD PER I LAVORATORI MARITTIMI

L’Inps ha chiarito che, nel caso dei lavoratori marittimi tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, la cui sede di lavoro è la nave, è comunque possibile per le imprese armatoriali beneficiare della decontribuzione. L’esonero può essere concesso per i lavoratori marittimi imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle Regioni ammesse.

COME FARE DOMANDA PER LA DECONTRIBUZIONE SUD

I datori di lavoro interessati, che intendono fruire della misura “decontribuzione sud”, possono fare richiesta in modo differente a seconda di dove operano. Ovvero:

  • coloro che operano con il flusso Uniemens, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Tutti i dettagli tecnico operativi sono chiariti nel paragrafo 7 della Circolare n° 90 del 27-07-2022;

  • invece, coloro che sono iscritti alla Gestione pubblica, per usufruire dell’esonero relativamente ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2022, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, a partire dal mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’esonero. Dovranno valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità del paragrafo 8 della Circolare n° 90 del 27-07-2022.

Per le istruzioni contabili invece, bisogna seguire le indicazioni tecnico operative fornite al paragrafo 9 della stessa Circolare Inps 90 del 2022.

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