Welfare aziendale e fringe benefit.

L’ Agenzia delle Entrate passa in rassegna l’evoluzione normativa relativa alla tassazione del reddito delle persone fisiche fornendo indicazioni applicative sulle principali novità fiscali introdotte con il D.Lgs. n. 192/2024 e la Legge di bilancio 2025 concernenti IRPEF e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

Tra i principali chiarimenti offerti dalla circ. n. 4/E del 16.05.2025 si segnalano quelli che riguardano le cumulabilità delle nuove misure di welfare aziendale con il plafond dei fringe benefits e il sistema di calcolo del reddito complessivo ai fini del taglio del cuneo fiscale.

Welfare aziendale e fringe benefits – La Legge di Bilancio 2025 ha previsto la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di 5.000 euro annui, delle somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori.

L’esenzione è riconosciuta a condizione che:

  • Venga riferita a nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2025 al 31.12.2025;

  • Il lavoratore abbia percepito nel corso del 2024 un reddito da lavoro dipendente fino a 35mila euro;

  • Il lavoratore abbia trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro;

  • La nuova residenza disti più di 100 km dalla precedente;

In relazione a tali requisiti, l’Agenzia precisa che deve essere considerato solo il reddito soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione dei redditi tassati separatamente (punto 2), mentre il calcolo del trasferimento a più di 100 km dall’originario comune di residenza (punto 4) è da ritenersi verificato tenuto conto della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale, qualora almeno uno dei suddetti collegamenti risulti superiore a cento chilometri.

Il trasferimento deve avvenire entro il termine del conguaglio fiscale in cui viene erogato per la prima volta il rimborso o, se antecedente, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Legge di bilancio ha, inoltre, confermato per il triennio 2025/2027 l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale a 1.000 euro, innalzata a 2.000 euro con figli a carico, per i beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dal datore di lavoro e anche somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo dell’abitazione principale (cd. fringe benefits).

La circolare precisa che le due misure di welfare sono tra loro cumulabili e seguono discipline distinte.

Per il rimborso dei canoni di locazione, il tetto annuale di 5.000 euro opera come franchigia di esenzione e ad essere tassata è solo la parte eccedente, diversamente da quanto previsto per i fringe benefits dove, in caso di superamento della soglia di 1.000 o 2.000 euro, l’intero importo diventa tassabile ai fini IRPEF.

Detrazioni familiari a carico – La circolare dà atto di un restringimento dell’ambito di operatività del welfare defiscalizzato per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 11 della Legge di bilancio 2025 in materia di detrazioni per carichi di famiglia.

Il citato comma 11 limita ai soli ascendenti conviventi con il contribuente (ad esempio genitori e nonni) la detrazione prevista dall’articolo 12 del TUIR per gli altri familiari conviventi, con la conseguenza che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è possibile fruire delle detrazioni e deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti solo per gli ascendenti fiscalmente a carico e non per gli altri familiari conviventi (quali ad esempio i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali).

Taglio del cuneo fiscale: reddito complessivo e previsionale – In merito alla riduzione del cuneo fiscale, la Legge di bilancio 2025 ha previsto una somma esente per i redditi fino a 20mila euro (art. 1, comma 4) e un’ulteriore detrazione, tra i 20 mila euro e i 40mila euro, determinata sulla base del reddito complessivo (art. 1, comma 6) utile ai fini delle altre detrazioni, quindi al netto di quello derivante da abitazione principale e relative pertinenze e comprensivo della quota esente dei regimi agevolati per gli impatriati e per i ricercatori.

La somma di cui all’art. 1, comma 4 della Legge di bilancio 2025, riconosciuta in favore dei titolari di lavoro dipendente il cui reddito complessivo non superi 20 mila euro, non concorre alla formazione del reddito.

La circolare precisa che tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo e che, a tale fine, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Attraverso un esempio l’Agenzia chiarisce che, assunto un reddito complessivo fino al valore soglia (ad esempio 6mila euro) in caso di reddito di lavoro dipendente prodotto per un periodo inferiore all’anno (ad esempio 2.000 euro dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025, cioè 62 giorni), lo stesso deve essere prima rideterminato come se percepito per 365 giorni (2.000 / 62 * 365 = 11.744,19 euro), affinché sulla base di quest’ultimo (11.744,19 euro) venga individuata la percentuale applicabile (5,3% per i redditi da 8.501 a 15.000 euro) e la conseguente somma spettante (2.000 euro * 5,3% = 106 euro).

Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve riconoscere automaticamente una delle due misure, previa verifica mensile del diritto attraverso la stima del reddito previsionale, comprensivo anche dei redditi di lavoro proveniente da altri rapporti e comunicati dal dipendente attraverso la rispettiva certificazione unica (CU).

In presenza di contestuali rapporti part-time, la misura è concessa da un solo sostituto, individuato dal lavoratore tenuto a fornire tutte le informazioni relative all’altro rapporto di lavoro.

Inoltre, poiché i dati saranno certi solo a fine anno, la misura potrà essere fruita o restituita in sede di dichiarazione dei redditi. Al momento del conguaglio, qualora il datore di lavoro si trovi nella situazione di dover recuperare la misura riconosciuta (ad esempio somma ex comma 4) e riconoscere invece l’altra (ad esempio ulteriore detrazione ex comma 6), le Entrate precisano che se la somma algebrica delle due operazioni risultasse di importo superiore a 60 euro, quest’ultimo deve essere trattenuto in 10 rate.

In caso di cessazione del rapporto, il recupero è in un’unica soluzione; se per incapienza o cessazione ciò non è possibile, il lavoratore deve restituire l’importo nella dichiarazione dei redditi.

Il credito maturato dal sostituto per l’erogazione della somma non imponibile viene compensato tramite F24.

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Ed è proprio attraverso la contrattazione di I° e II° livello, ed il confronto con le Istituzioni, che U.N.Si.L. si fa carico non solo di rappresentare i bisogni del lavoro, ma più in generale quelli dei cittadini e delle comunità, profondamente mutati a causa delle dinamiche economiche, demografiche e migratorie di questi anni, e della recente pandemia da Covid-19, per favorire la ripresa degli investimenti pubblici e privati a partire dai bisogni prioritari dei territori.