L’articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede una specifica misura di cassa integrazione salariale straordinaria in deroga.
In particolare, il citato articolo 30 prevede per le aziende, anche qualora si trovino in stato di liquidazione, “che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani diriorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro”, la possibilità di inoltrare al Ministero del Lavoroe delle politiche sociali domanda di cassa integrazione salariale straordinaria.
Il disposto normativo precisa altresì che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, “in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti”.
Per espressa previsione normativa, inoltre, alla fattispecie in argomento non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda, di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il comma 2 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 prevede che i trattamenti di integrazione salariale in argomento sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024 e demanda all’INPS il monitoraggio dei flussi di spesa.
Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, l’Istituto ha fornito indicazioni per l’applicazione della nuova misura di integrazione salariale, precisando, tra l’altro, che l’erogazione avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori interessati.
Con il citato messaggio è stato altresì precisato che, in forza di quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari al pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Il mancato adempimento, nei termini sopra precisati, comporta che rimangono a carico del datore di lavoro il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi.