Lavoratori agricoli: contributi volontari 2023

Lavoratori agricoli: contributi volontari 2023

Lavoratori agricoli: contributi volontari 2023

L’Inps, con circolare n.69 del 24 luglio 2023, ha illustrato le modalità di calcolo, per il 2023, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli. Queste ultime vengono diversificate in base alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

Lavoratori agricoli dipendenti

L’aliquota contributiva da applicare ai lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, è quella stabilita per il Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.

Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995 0,11% 29,79% 29,90%
Coefficienti di riparto 0,003679 0,996321 1,000000
Autorizzati dal 31 dicembre 1995 0,11% 29,79% 29,90%
Coefficienti di riparto 0,003679 0,996321 1,000000
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Questi versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Di seguito, le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.

Di seguito gli importi in €.

Classi Classi di reddito settimanale Reddito settimanale medio imponibile Quota Pensione 22,00%RM Addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM Addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,69 x 3) Contributo Totale
Fino a 254,16 254,16 55,92 5,09 2,25 63,26 (a)
Oltre 254,16

Fino a 338,88

296,52 65,24 5,94 2,25 73,43 (a)
Oltre 338,88

Fino a 423,60

381,24 83,88 7,63 2,25 93,76
Oltre 423,60 465,96 102,52 9,32 2,25 114,09

L’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:

  • € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
  • € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari

Per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il contributo integrativo volontario è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue.

Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,90%.

Non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro con decreto direttoriale.

Per il 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023.

Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997.

Per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;
  • importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della L 29 maggio 1982, n. 297).

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

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