INL – Nota n. 521/2024 : PNRR- bis – l’ analisi delle novità in materia di lavoro e previdenza.

Il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 ( cd. DL PNRR-bis ) ha introdotto importanti modifiche per diversi istituti di rilievo in ambito lavorativo e previdenziale.

Si va da un generale inasprimento delle sanzioni per le esternalizzazioni di manodopera, di quelle relative a omissioni e evasioni contributive, sino alla maxi- sanzione per il lavoro nero e di quella relativa alle attività stagionali.

Il Decreto prevede anche nuove disposizioni in materia di  DURC e verifica della congruità in edilizia, e pone le basi per futuri interventi che coinvolgeranno la struttura organizzativa  dell’ Ispettorato  attraverso il suo efficientamento, con la previsione di un nuovo sistema di incentivazione del personale, e incremento dell’organico ispettivo per garantire un adeguato presidio del territorio.

Altre disposizioni  riguardano l’ introduzione di nuovi istituti tra questi la lista di conformità per le imprese in regola con gli adempimenti in materia di lavoro e legislazione sociale, oltre ad un sistema di qualificazione delle aziende e dei lavoratori autonomi tramite crediti ( cd. Patente a punti ) al fine di implementare l’attività di prevenzione nei cantieri.

In attesa dalla conversione del Decreto, con la nota n. 521/2024 l’ Ispettorato del Lavoro offre una sintesi sommaria delle disposizioni  contenute negli articoli 29 e 31 del provvedimento :

 DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1) – In materia di DURC il decreto introduce due novità. La prima subordina  il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…)”. Novità di maggior rilievo è quella che prevede che resti fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)  – Previsto il riconoscimento al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.  

 Responsabilità solidale  ( art. 29, comma 2 ) –  Il Decreto provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)  –  Elevata dal 20% al 30% gli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5) – Il Decreto modifica la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L’intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. Pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante – già prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore” sono le sanzioni penali previste.

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6) – Il Decreto interviene a modificare l’art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, è previsto che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, è previsto che, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. E’ esclusa l’ipotesi di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9) – Laddove all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilascia un attestato e iscriva l’impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”.  I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13) – In materia di appalti pubblici e privati in edilizia, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. Qualora tale verifica non sia effettuata – in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro – scattano delle conseguenze sanzionatorie. L’accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18) –   Previsto un nuovo incentivo “in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento”. Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19) – La disposizione introduce la c.d. “patente” a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.  Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30) – A far data dal 1° settembre 2024, decorrono le modifiche all’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva. Sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, vengono introdotti nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”. In particolare, si chiede all’Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all’INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti”. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9) – E’ prevista un’ implementazione degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, con l’assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico e un aumento del contingente di personale dell’Arma di 50 unità.

Efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10) – Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell’Ispettorato in forza di disposizioni vigenti “possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l’efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell’Ispettorato”.

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11) – Modifiche sono apportate al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo “Poletti”) eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale “del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”.  

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12) – Abrogate alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015 e ripristinati i ruoli ispettivi di INPS e INAIL. Gli Istituti potranno assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

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