Giovani under 36 e donne svantaggiate: proroga per gli esoneri totali.

Si apre uno spiraglio di speranza per la proroga degli esoneri contributivi totali (e sperimentali) per l’assunzione di giovani under 36 e donne svantaggiatescaduti il 31 dicembre 2023.

La novità, attesa ma non arrivata con la legge di Bilancio 2024, giunge ora dall’iter di conversione al disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 (decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215).

Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati, che hanno avviato l’esame delle numerose proposte emendative presentata dalle diverse forze politiche l’11 gennaio 2024 giungendo, nel corso della seduta del 31 gennaio 2024, alla formulazione di un primo fascicolo di emendamenti segnalati.

A seguito di de-segnalazioni e successive nuove segnalazioni è stato predisposto, nel corso della seduta del 7 febbraio 2024, un nuovo fascicolo degli emendamenti segnalati.

Altre proposte emendative al vaglio delle Commissioni:

Tra questi vi è anche la proroga degli incentivi all’assunzione citati.

Esonero giovanile under 36

Un primo emendamento segnalato interviene a modifica della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, legge 29 dicembre 2022, n. 197), prorogando fino al 31 dicembre 2024 l’applicazione dell’esonero giovanile under 36.

È utile ricordare a tal proposito che l’esonero in oggetto è stato introdotto, in via sperimentale, dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 10 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) per il solo biennio 2021-2022 e successivamente prorogato alle assunzioni (e trasformazioni) effettuate nel 2023 dalla citata legge di Bilancio 2023.

Se la proposta emendativa dovesse superare il vaglio delle Commissioni, i datori di lavoro privati (imprenditori e no), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, potranno fruire dell’esonero giovanile under 36 anche per gli eventi incentivati verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Ad essere incentivate restano le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato relative a soggetti che:

  • alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni di età (id est età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni);
  • che non siano stati occupati a tempo indeterminato (fa eccezione l’ipotesi di precedente occupazione con contratto di apprendistato) il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa;
  • sono assunti o stabilizzati con qualifica di operai, impiegati o quadri, anche in part-time (non è agevolata l’assunzione/trasformazione di personale con qualifica dirigenziale).

Non sono agevolate le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

A queste può applicarsi esclusivamente l’esonero contributivo strutturale di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018.

L’incentivo contributivo:

  • spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
  • non spetta per contratti di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente o a chiamata anche se stipulato a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è al 100% dei complessivi contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui da riparametrare e applicare su base mensile (666,66 euro mensili).

Sono invece dovuti i premi e i contributi INAIL, le contribuzioni minori nonché le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle con finalità solidaristiche.

L’esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi e di 48 mesi per assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (disposizione, quest’ultima, applicabile per relationem ha chiarito l’INPS con riferimento ali esoneri giovanili 2023 nella circolare n. 57 del 22 giugno 2023).

Incentivo donne svantaggiate

Una seconda proposta emendativa propone la proroga al 2024 del cd. Incentivo donne svantaggiate riconosciuto, per l’anno 2023, al 100% e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (articolo 1, comma 298, legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023)

L’agevolazione in parola è una versione “rafforzata” dell’incentivo donne strutturale previsto all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge Fornero (legge n. 92/2012) che riconosce una riduzione del 50% della contribuzione complessivamente dovuta dai datori di lavoro, ivi compresi i premi assicurativi e i contributi dovuti all’INAIL.

Qualora l’emendamento dovesse essere approvato, l’Incentivo donne svantaggiate sarà riconosciuto anche alle assunzioni/proroghe/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, limite da ridurre proporzionalmente nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.

NOTA BENE: Per la nozione di donne svantaggiate si rinvia, da ultimo, alla circolare n. 58 del 23 giugno 2023.

L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo:

  • per le assunzioni a tempo determinato, per la dura massima di 12 mesi;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato, per la dura massima di 18 mesi;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • trasformazionia tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto a termine,  in conformità di legge, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’esonero è totale e copre solo la contribuzione datoriale effettivamente esonerabile con esclusione delle contribuzioni minori, delle contribuzioni non previdenziali e di quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Infine, l’agevolazione spetta a condizione che sia un incremento occupazionale netto ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

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