Fringe benefit, prestiti ai dipendenti meno onerosi.

Novità emergono, tra gli emendamenti al decreto anticipi, in relazione alla tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti che modifica la lettera b), comma 4, articolo 51 del TUIR.

E’ un  intervento strutturale alla disciplina di questo fringe benefit che risolve il problema legato al rialzo dei tassi della Bce, tenuto conto che la variazione del tasso di riferimento ha dirette conseguenze nella determinazione del valore imponibile del benefit da considerare in busta paga.

La nuova disciplina distingue i prestiti a tasso fisso da quelli a tasso variabile pur lasciando ferma l’agevolazione secondo cui è imponibile solo la metà della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti.

Ciò che cambia, invece, è che il tasso ufficiale di riferimento da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito.

Questo doppio binario, risolve i problemi del recente passato, in cui il TUR da impiegare era esclusivamente quello vigente al 31 dicembre di ciascun anno, con la conseguenza che in periodi di tassi crescenti, come è accaduto lo scorso anno, i dipendenti con mutui a tasso fisso sono stati fiscalmente penalizzati in quanto il valore del benefit è notevolmente aumentato, quantomeno rispetto ai colleghi con i mutui a tasso variabile il cui rialzo del TUR è andato di pari passo con quello a loro applicato e, dunque, lasciando il delta degli interessi (e relativo importo imponibile) sostanzialmente invariato.  

Tale scelta è da accogliersi positivamente perché riduce, se non annulla, l’eventualità che il dipendente sia gravato da pesanti trattenute in sede di conguaglio annuale a causa di questo benefit.

Infine, le nuove disposizioni dovrebbero essere applicabili già per il periodo di imposta corrente, in quanto la loro efficacia decorre dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticipi (e dunque entro 60 giorni dal 19 ottobre scorso).

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