La nuova procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico, a seguito dell’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:
– cittadinanza;
– residenza;
– trattamenti erogati dall’INPS.
Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell’Istituto.
Tuttavia, al fine di favorire l’automazione della liquidazione, la nuova domanda di assegno sociale prevede l’inserimento obbligatorio delle seguenti informazioni:
Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”:
Devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente.
Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo).
Cittadini extracomunitari:
Fino all’entrata dell’autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, è necessario allegare il titolo di soggiorno.
Ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di seguito elencati:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Ai fini della verifica del periodo decennale, nelle ipotesi di permanenza all’estero deve essere allegata la documentazione che giustifica tale condizione escludendo l’interruzione di detto periodo ed il conseguente mantenimento del requisito.
Si ricorda che non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.