Nella circolare n. 6/2025, ad esempio, il Ministero del Lavoro precisa che il datore può trattenere dal TFR l’indennità di mancato preavviso dovuta dal lavoratore e che, invece, se la procedura di dimissioni di fatto avviata dal datore di lavoro sia interrotta dalla presentazione di dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore, sarà questi ad aver diritto all’indennità di mancato preavviso.
Intanto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile un nuovo modello per comunicare l’avvio della procedura di dimissioni di fatto (lo ha reso noto con la nota prot. 3984/2025).
Il modello risulta aggiornato alla predetta circolare 6/2025 del Ministero del Lavoro.
Tra le novità, l’indicazione del lavoratore interessato tra i destinatari della comunicazione; una dichiarazione rituale dell’assunzione di responsabilità, anche penale, del datore di lavoro in conseguenza alla dichiarazione mendace sulle assenze ingiustificate.