Commissione UE: incentivi per l’occupazione di giovani under 36
Per le assunzioni di giovani under 36, la Commissione UE ha approvate un’agevolazione per la riduzione del costo del lavoro delle imprese italiane. Questo si applica alle assunzioni nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023 ed è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di stato adottato il 9 marzo scorso. Per far fronte da un lato alla doppia transizione ecologica e digitale, dall’altro alla crisi economica indotta dalla guerra della Russia contro l’Ucraina. Quella del 9 marzo è la terza proroga del Quadro Temporaneo, già modificato nel luglio 2022 e successivamente il 28 ottobre dello stesso anno.
La Commissione ha ritenuto l’agevolazione necessaria per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.
L’incentivo under 36 è stato previsto dapprima dalla Legge di bilancio 2021, per gli anni 2021 e 2022 e successivamente dalla Legge di bilancio 2023.
INCENTIVO UNDER 36
L’art. 1 comma 297 della L. 197/2022 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo totale già previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020.
- nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua;
- per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica
- ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico;
- alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
- alle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica. Il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100 per cento.