Come cambia il Fondo di garanzia Inps
Guida alle norme aggiornate dopo l’entrata in vigore del codice della crisi di impresa
I lavoratori dipendenti sono super tutelati contro il rischio d’insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, infatti, è l’Inps a sostituirsi al datore di lavoro insolvente e a pagare i crediti retributivi ai lavoratori subordinati (solo ai lavoratori dipendenti). L’Inps agisce come assicuratore, intervenendo con due fondi di garanzia:
- uno per il trattamento di fine rapporto lavoro e le retribuzioni,
- l’altro per la posizione di previdenza integrativa.
È europea l’origine e fonte di questa garanzia.
La direttiva 80/987/Cee
ha assicurato ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso d’insolvenza del datore di lavoro, delineando un meccanismo assicurativo basato sulla creazione di specifici “organismi di garanzia”.
La direttiva è stata modificata dalla direttiva 2002/74/CE
che ha disciplinato le cc.dd. situazioni transnazionali.
Modificata poi anche dalla direttiva 2008/94/CE
che ha coordinato tutte le precedenti norme.
Fondo di garanzia
In attuazione delle norme europee, la legge 297/1982 ha istituito il “fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” (nel prosieguo “fondo di garanzia”). Successivamente, il dlgs 80/1992 ha esteso la garanzia alle ultime retribuzioni e il dlgs 186/2005 ha disciplinato le ipotesi delle situazioni transnazionali.
Il fondo di garanzia è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,2% della retribuzione (misura applicabile dal 1° gennaio 1992, ma in origine era 0,03% ed è stata elevata dal 1° marzo 1988 a 0,15% e infine a 0,2%), elevato allo 0,4% per i dirigenti di aziende industriali. Sempre il dlgs 80/1992, a tutela della posizione di previdenza complementare dei lavoratori dipendenti, ha istituito un secondo “fondo di garanzia” alimentato da una quota pari all’1% del contributo di solidarietà dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza complementare, diverse dal Tfr.
Dal 15 luglio 2022 sono in vigore le norme del dlgs 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, 155” (di seguito CCII). Le nuove norme hanno richiesto un aggiornamento delle regole del “fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (Tfr) e dei crediti di lavoro”, cosa che l’Inps ha provveduto a fare con la circolare 70/2023 e che in questo inserto si approfondisce.