Cassa integrazione eventi non evitabili: come richiederla in caso di alluvione.

In caso di eventi meteorologici di forte intensità, come ad esempio l’alluvione che ha colpito la Toscana a partire dal 2 novembre, è possibile richiedere l’accesso agli strumenti di sostegno al reddito ordinari.

I datori di lavoro, infatti, per sospensioni o la riduzioni dell’attività lavorativa a causa di tali eventi, possono ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Con il messaggio del 9 novembre, l’INPS riepiloga le istruzioni operative per inviare le domande e accedere ai trattamenti.

La sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi meteorologici di eccezionale intensità consente ai datori di lavoro di ricorrere a diversi trattamenti di sostegno al reddito, come la CIGO, gli assegni del FIS e la CISOA.

L’INPS nel messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023, vista la frequenza con cui si ripetono in Italia eventi meteorologici intensi, da ultimo l’alluvione che ha colpito la Toscana e per la quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza, ha fornito un riepilogo delle istruzioni operative che i dati di alloro devono seguire per richiedere l’accesso ai sostegni.

Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e l’assegno di integrazione salariale del FIS, l’Istituto ricorda la specifica causale da utilizzare per la trasmissione delle domandeIncendi – crolli – alluvioni, la quale rientra tra quelle riferite agli eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

Le causali EONE si differenziano dalle altre per alcune specifiche caratteristiche:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste;
  • le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale non è preventiva. Basta comunicare alle RSA o alle RSU le cause di sospensione o di riduzione, la durata prevedibile del periodo di intervento e il numero dei lavoratori interessati.

Le domande devono essere corredate dalla relazione tecnica, nella quale si specifica la tipologia di attività in corso al momento dell’evento e il suo impatto sullo svolgimento.

Per le domande con causale Incendi – crolli – alluvioni da parte di unità produttive che si trovano nei territori interessati dallo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata. Non serve, infatti, dimostrare gli effetti dell’evento ma sarà sufficiente indicare l’attività svolta.

I datori di lavoro che non possono riprendere l’attività lavorativa anche dopo la fine dei fenomeni meteorologici, hanno la possibilità di presentare la domanda di CIGO o di assegno salariale FIS con la causale: Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità.

Per la trasmissione si utilizzano le consuete modalità di invio, cioè in via telematica all’INPS.

I periodi di integrazione salariale per causali EONE non contano ai fini del limite massimo di durata

L’INPS nel documento sottolinea che i periodi di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili non sono conteggiati nel calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile, cioè il limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO.

Questa possibilità, per le sospensioni o riduzioni dell’attività effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, spetta anche ai datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Lo stesso principio vale anche in riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale del FIS.

Questi periodi sono, però, calcolati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del Dlgs n. 148/2015.

Eventi non evitabili: domande di cassa integrazione speciale operai agricoli

Anche i datori di lavoro agricoli che sospendono l’attività per via di eventi atmosferici intensi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA), per una durata massima di 90 giorni nell’anno.

In questo caso sarà necessario utilizzare la causale eventi atmosferici – cod. evento 01.

L’integrazione salariale spetta ai lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti da aziende agricole e che svolgono annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di lavoro effettivo.

Il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie, è riconosciuto ugualmente agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per il periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito, come previsto dall’articolo 2 del DL n. 98/2023.

Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che tale trattamento non viene considerato ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate e che i periodi di sospensione e riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate.

Nelle domande per quest’ultima tipologia di prestazione, da presentare secondo le consuete modalità, i datori di lavoro devono indicare la causaleCISOA eventi atmosferici a riduzione.

datori di lavoro che hanno dovuto sospendere l’attività per effetto degli eventi alluvionali che si sono verificati nelle aree in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, da ultimo nei territori della Toscana, possono accedere al trattamento di CISOA, a prescindere dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro, previsto ordinariamente.

Per richiedere tale trattamento, i datori di lavoro devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991).

La domanda deve essere inviata entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza. Per le sospensioni avvenute successivamente si applica il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione.

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