Arbitri, giudici di gara, dipendenti pubblica amministrazione: le novità della Riforma dello sport
ARBITRI E GIUDICI DI GARA
All’interno delle sette tipologie di lavoratori sportivi, una importante novità è stata introdotta per i direttori di gara e per quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dalla disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.
Per essi non è più necessario stipulare un contratto di co.co.co. ma è sufficiente per ogni singola prestazione, con le modalità indicate al punto successivo, la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata, dell’Ente di Promozione Sportiva anche paralimpici.
Ai suddetti, possono inoltre essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di 150 euro mensili
DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Essi possono prestare la propria attività come volontari per ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva etc. etc, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione di tale attività all’Amministrazione di competenza.
Se l’attività sportiva prestata rientra invece nell’ambito del lavoro sportivo e prevede un compenso, si deve invece chiedere preventivamente l’autorizzazione all’Amministrazione di competenza, che la concede, o la rigetta, entro trenta giorni. In mancanza di risposta, scatta il silenzio/assenso.