La flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei Fondi bilaterali consente di destinare il contributo del 4% previsto per le agenzie di somministrazione di lavoro a formazione, sostegno al reddito e misure previdenziali per i lavoratori.
La recente normativa introduce maggiore elasticità nella gestione di queste risorse per rispondere ai cambiamenti del mercato del lavoro e supportare il PNRR.
Le modifiche al Dlgs. 81/2015 hanno abrogato alcune disposizioni che permettevano la somministrazione oltre i 24 mesi, senza che il rapporto si trasformasse in un contratto a tempo indeterminato.
Sono stati ampliati i casi di esonero dai limiti quantitativi sulle assunzioni a termine, includendo disoccupati, lavoratori svantaggiati e contratti legati a nuove attività, start-up innovative e settori specifici.
Il Collegato lavoro ha inoltre escluso alcune categorie di lavoratori dalla disciplina del contratto a termine, come i disoccupati da oltre sei mesi e i lavoratori svantaggiati.
Infine, la legge di Bilancio ha eliminato i limiti numerici per i contratti a tempo determinato nelle Amministrazioni pubbliche titolari di interventi del PNRR, prolungando la possibilità di assunzioni flessibili fino al 31 dicembre 2026.