In astratto la risposta sarebbe affermativa ma percorrere questa strada sarebbe certamente piena di complicazioni.
Più facile invece, non per obbligo di legge ma per semplicità gestionale, adottare il CCNL corrispondente all’attività aziendale.
Facendo riferimento all’attività, il datore di lavoro può scegliere tra i vari CCNL sottoscritti dalle varie associazioni sindacali di categoria e dalle associazioni datoriali.
Se però il datore di lavoro aderisce a un’associazione di datori di lavoro, allora è obbligato ad applicare il CCNL siglato dall’associazione a cui aderisce.
Se nel corso della vita aziendale, per mutata attività o mutate condizioni, emerge l’esigenza di cambiare il CCNL, è necessario agire con attenzione e metodo.
Caso 1 Presenza in azienda di rappresentanza sindacale: accordo di armonizzazione contrattuale Si tratta di un accordo bilaterale tra il datore di lavoro e i sindacati per gestire il cambio di CCNL. Con questo accordo è possibile disciplinare:
- Il passaggio di livelli e mansioni tra i due contratti
- Il periodo temporale entro il quale il nuovo CCNL deve essere applicato
- Effettuare le valutazioni normative ed economiche dei vari istituti
- Prevedere eventuali disposizioni economiche a salvaguardia dei diritti acquisiti dai lavoratori
Caso 2 Assenza in azienda di rappresentanza sindacale: modifica unilaterale del CCNL A) Se il datore di lavoro ha aderito a un’associazione di categoria, è vincolato a un obbligo specifico, poiché viene rappresentato dalla categoria negli accordi e nel CCNL di riferimento.
In questo caso, per cambiare il CCNL, la prima cosa da fare è dare disdetta all’associazione datoriale e a tutte le parti firmatarie del contratto, per svincolarsi così dall’obbligo contrattuale.
Bisogna inoltre informare i lavoratori della variazione del CCNL. B) Se il datore di lavoro non è iscritto ad alcuna associazione ma ha applicato un CCNL richiamandolo in lettera di assunzione, deve ugualmente comunicare il recesso a tutti i firmatari del contratto e avvisare i lavoratori con modalità idonee a comprovare la ricezione.
In entrambi i casi, per evitare potenziali rischi di rivendicazioni future ad opera di lavoratori insoddisfatti, è opportuno procedere a sottoscrivere atti di transazione con i quali le parti si dichiarano soddisfatte del cambio di CCNL e rinunciano a qualunque pretesa legata all’applicazione del precedente CCNL.