Nei casi di 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝟔𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢, visita medica 𝑝𝑟𝑒 ripresa del lavoro solo se ritenuta necessaria dal medico competente.
In caso contrario, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il medico competente, nella prescrizione di 𝐞𝐬𝐚𝐦𝐢 𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢 e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore, al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva.
In via derogatoria, è consentito l’uso dei 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐢 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐞𝐢 𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐢 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐞𝐢 quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati requisiti di cui all’allegato IV del TUSL, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Il datore di lavoro comunica, con PEC, all’ITL competente l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).