Facendo seguito alla nota n. 1357/2024, con la quale sono state fornite prime indicazioni sull’applicazione del D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103 recante disposizioni sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota 6774/2024 fornendo al proprio personale ispettivo un elenco delle violazioni che si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli art. 1 e 6 del Decreto Legislativo.
Com’è noto, alla luce del recente intervento legislativo in materia di semplificazione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, con riguardo alle violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione della stessa.
In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.
Si tratta dunque di un atto diverso dalla diffida accertativa di cui all’art. 13 del DLgs. n. 124/2024, prodromico alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento, da intendersi quale “invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa”.
I LIMITI ALL’UTILIZZO:
Per quanto concerne i limiti all’utilizzo del provvedimento, l’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha previsto che “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Tale formulazione non va intesa in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, non espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (cfr. nota n. 1357/2024).
Pertanto, nella redazione dell’elenco, l’Ispettorato ha escluso tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, incluse le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’articolo 38, comma 2 della Costituzione.
Nella procedura che porta all’adozione del provvedimento, il personale ispettivo dovrà tenere conto che, sulla base del dettato normativo, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Questo vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della cosiddetta diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
IL VERBALE DI DIFFIDA AMMINISTRATIVA
L’Ispettorato ricorda che, con il verbale di diffida amministrativa, il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido sono invitati a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione.
I termini concessi per l’adempimento alla diffida sono quindi sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione.
Ne consegue che, nelle more dello sviluppo della gestione digitale del provvedimento in questione, laddove siano da contestare ulteriori violazioni ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 e dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981 – accertate nell’ambito del medesimo accesso ispettivo – sarà necessario provvedere, al termine dei 20 giorni previsti dall’articolo 6 citato, a una tempestiva notifica del Verbale unico dando atto dell’avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa, ovvero della mancata ottemperanza alla diffida stessa, applicando la relativa sanzione (articolo 16 della Legge n. 689/1981).
In quest’ultimo caso, l’Ispettorato procederà alla contestazione, con il medesimo Verbale unico ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/1981, anche della violazione già oggetto della diffida amministrativa non ottemperata.