Con l’ordinanza n. 23747 del 04.09.2024, la Cassazione afferma che deve essere dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore se le attività dallo stesso poste in essere durante la malattia non sono in grado di ritardare la sua guarigione ed il suo conseguente rientro in servizio.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver prestato servizio, durante l’assenza per malattia causata da un infortunio alla mano sinistra, presso un bar di sua proprietà.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che parte datoriale non era riuscita a provare che l’attività svolta dal ricorrente durante la malattia fosse tale da mettere a rischio la sua piena guarigione.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a ritardare il rientro in servizio del dipendente.
Per la sentenza, infatti, lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare la guarigione.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, laddove non siano integrate le predette condizioni, il dipendente può svolgere attività diverse durante l’assenza dal servizio per malattia.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, ritenendo le attività contestate al dipendente azioni insignificanti ai fini di pregiudicare o ritardare la guarigione.